EDICOLE E RIVENDITE DI GIORNALI
Rivendite esclusive di giornali
Rivendite non esclusive di giornali
che cos'è
requisiti
come si ottiene
Che cos'è
Breve descrizione
Si tratta dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici svolta in fondi commerciali o in chioschi situati su area pubblica. Le zone dove possono posizionarsi le edicole, il numero delle edicole per zone e la loro tipologia (su area pubblica o su area privata) sono stabiliti dal Piano Comunale vigente.
Per l'apertura di una nuova rivendita o il trasferimento in zona di piano diversa da quella in cui la rivendita si trova è necessaria l'autorizzazione del Comune. A tal fine, l'Amministrazione Comunale procede alla pubblicazione di idoneo bando, nel quale vengono indicate le disponibilità numeriche per quelle zone di Piano che non sono complete del servizio di distribuzione dei giornali.
Per il trasferimento di una rivendita nella stessa zona in cui essa si trova, è necessario l'inoltro di una comunicazione 30 giorni prima di avviare l'attività nella nuova sede.
Requisiti
A chi è rivolto
Per svolgere l'attività commerciale occorre possedere:
- i requisiti morali che sono indicati in modo specifico nel modulo;
- un fondo con destinazione d'uso commerciale e conforme ai vigenti regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, al regolamento edilizio e alle norme urbanistiche;
- il rispetto delle distanze minime tra la nuova rivendita o la nuova sede e le rivendite esistenti così come previsto dal Piano comunale.
Come si ottiene
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda.
La richiesta per una nuova rivendita o per il trasferimento in zona di Piano diversa deve essere presentata secondo i tempi e le modalità indicate nel bando comunale.
La comunicazione per il trasferimento della rivendita nella stessa zona di Piano può essere presentata in uno dei seguenti modi:
- spedita tramite posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo Generale o al Servizio commercio e sportello unico.
Documenti da presentare
Per l'apertura di una nuova rivendita o il trasferimento in zona di Piano diversa occorre attenersi alle indicazioni riportate nel bando.
Per il trasferimento di una rivendita nella stessa zona di Piano, occorre presentare:
1) comunicazione di trasferimento;
2) fotocopia del documento di identità del/i soggetto/i firmatari;
3) fotocopia del permesso di soggiorno per le persone che non sono cittadini di uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea;
4) estremi (numero e data) della concessione edilizia o di quant'altro (condono, diae, mutamento di destinazione d'uso) comprovi la destinazione d'uso commerciale dei locali.
Per gli edifici costruiti anteriormente al 1942, per i quali non sia rintracciabile la concessione edilizia, occorre l'attestazione di un tecnico abilitato che dichiari:
"L'edificio è stato costruito antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 1150 del 17.08.1942 con la destinazione d'uso prevista per l'attività che si intende svolgere e che non ha subito modifiche per le quali risultava necessaria l'autorizzazione edilizia". A tale dichiarazione va allegato il certificato catastale dal quale risulti che l'immobile è censito come negozio (C1).
Tempi e iter della pratica
Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una nuova rivendita o il trasferimento in zona di Piano diversa è definito nel bando.
Il trasferimento nella stessa zona di Piano può essere effettuato decorsi 30 giorni dalla presentazione della comunicazione. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'Amministrazione.
che cos'è
requisiti
come si ottiene
Che cos'è
Breve descrizione
Si tratta dell'attività di vendita di quotidiani e periodici in aggiunta ad altre merci.
Sono punti non esclusivi di vendita:
1) le rivendite di generi di monopolio;
2) le rivendite di carburante e di oli minerali, con il limite minimo di superficie pari a 1000 mq;
3) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
4) i negozi di medie dimensioni e di grandi dimensioni con una superficie minima di vendita pari a 700 mq;
5) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 mq;
6) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
Requisiti
A chi è rivolto
Per svolgere l'attività di punto non esclusivo occorre:
- Essere titolari di una delle attività precedentemente specificate;
- I requisiti morali indicati dalla normativa Bersani;
- Il rispetto delle distanze minime come previsto dal "Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione dei punti di vendita non esclusivi di giornali e riviste".
Come si ottiene
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda.
E' sempre possibile aprire un punto non esclusivo di vendita giornali e riviste collocato in:
a) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati con un limite minimo di superficie di 120 mq;
b) esercizi a prevalente specializzazione di vendita relativamente alle riviste di identica specializzazione (es. posso vendere le riviste di caccia e pesca in un negozio di caccia e pesca).
E' previsto, invece, un limite numerico per le altre tipologie di punti non esclusivi. Per queste tipologie, la richiesta di apertura deve essere presentata secondo i tempi e le modalità che saranno indicate nel bando comunale.
Quando l'attività principale si trasferisce, anche il punto non esclusivo cambia sede insieme ad essa, a meno che la zona di piano in cui avviene il trasferimento non sia soggetta a limite numerico. In questo caso occorre partecipare al bando comunale per trasferire il punto vendita non esclusivo.
Non è comunque mai possibile trasferire un punto non esclusivo separandolo dell'attività alla quale è legato.
La domanda di autorizzazione per la nuova apertura di punti non esclusivi non soggetti a contingente numerico, o il trasferimento di sede di un punto non esclusivo in genere, può essere presentata in uno dei seguenti modi:
- spedita tramite posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo Generale o al Servizio commercio e sportello unico.
Documenti da presentare
La domanda di autorizzazione per la nuova apertura di punti non esclusivi non soggetti a contingente numerico, o il trasferimento di sede di un punto non esclusivo in genere deve essere corredata di:
1) fotocopia del documento di identità del/i soggetto/i firmatari;
2) fotocopia del permesso di soggiorno per le persone che non sono cittadini di uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea;
3) planimetria irtef;
4) dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 del decreto Bersani;
5) dichiarazione relativa al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche, nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso. In particolare, in relazione a quest'ultimo, deve essere indicato il numero della concessione edilizia o di quant'altro (condono, diae, mutamento di destinazione d'uso) comprovi la destinazione d'uso commerciale dei locali.
Per gli edifici costruiti anteriormente al 1942, per i quali non sia rintracciabile la concessione edilizia, occorre l'attestazione di un tecnico abilitato che dichiari:
"L'edificio è stato costruito antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 1150 del 17.08.1942 con la destinazione d'uso prevista per l'attività che si intende svolgere e che non ha subito modifiche per le quali risultava necessaria l'autorizzazione edilizia". A tale dichiarazione va allegato il certificato catastale dal quale risulti che l'immobile è censito come negozio (C1).
Tempi e iter della pratica
Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di un punto non esclusivo soggetto a contingentamento numerico è definito nel bando.
L'apertura di un punto non esclusivo non contingentato o il trasferimento di un punto non esclusivo in genere sono rilasciati a richiesta dell'interessato. L'Amministrazione Comunale, salvo i casi di interruzione e/o sospensione di termini, è tenuta a procedere sulla domanda di autorizzazione entro il termine di 30 giorni.